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Piano triennale per la prevenzione della corruzione

In un Comunicato del  Presidente indicazioni sull’obbligo di adozione del Piano con validità 2018-2020

Con il precedente comunicato del  13 luglio 2015, l’Autorità ricordava a tutte le Amministrazioni la necessità di adottare,  dopo il primo PTPC, degli aggiornamenti annuali nei due successivi anni di  validità del Piano triennale.

In sede di vigilanza sui piani  l’Autorità ha potuto verificare che, in sede di aggiornamento, molte  amministrazioni, invece di realizzare una completa attuazione delle misure di  prevenzione hanno proceduto con numerosi rinvii e/o soppressioni ed integrazioni di  paragrafi, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le disposizioni e di  comprensione del testo.

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, l’ANAC ha ricordato che il PTPC  deve essere integrato con il Programma per la trasparenza: la necessaria  integrazione degli obiettivi di trasparenza con il piano della  performance necessita di una loro previsione annuale nell’ambito della  programmazione su base triennale.

L’ANAC conclude richiamando l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun  anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido  per il successivo triennio (ad esempio, per l’anno in corso, il PTPC  2018-2020).

È, altresì, necessario che ad ogni Piano siano allegate le  mappature dei processi.

Il comunicato del 16.03.2018 sostituisce quello del 13.7.2015.

Leggi il comunicato (clicca qui)

Linee Guida n. 4 – aggiornate le linee guida sul sotto-soglia

Con Delibera numero 206 del 01/03/2018 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l’aggiornamento delle Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici“.

Le linee guida sono state redatte dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  che le affidava il compito di definire le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

A seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l’ANAC è stata altresì chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

Le Linee guida aggiornate al d.lgs. 56/2017 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Clicca il link sotto per scaricare il testo integrale.

Linee Guida

Relazione AIR

Linee Guida n. 1 – Pubblicato l’aggiornamento al D.Lgs. 56/2017

Con Delibera numero 138 del 21/02/20118 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l’aggiornamento delle Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria“.

L’aggiornamento è intervenuto a seguito di una consultazione pubblica che non ha visto una grande partecipazione (2 amministrazioni, 2 dipendenti pubblici, 6 associazioni di categoria, 3 società di ingegneria, 3 liberi professionisti e 2 altri soggetti, per un totale di 18 partecipanti).

Le Linee guida aggiornate al d.lgs. 56/2017 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Clicca il link sotto per scaricare il testo integrale.

Linee Guida

Relazione illustrativa

Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1216 – rito superaccellerato – avvalimento

Appalto di servizi – Avvalimento – Avvalimento di garanzia e Avvalimento tecnico/operativo – Contenuti – Distinzione. 

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La Sezione V del Consiglio di Stato ha chiarito che la rilevanza della distinzione tra l’avvalimento di garanzia e quello tecnico/operativo va rinvenuta in ciò, che nel primo caso (in cui l’impresa ausiliaria si limita a “mettere a disposizione” il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore), non è, in via di principio, necessario che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l’impegno contrattuale a prestare ed a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria ed il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità (Cons. St., sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4973; id., sez. III, 11 luglio 2017, n. 3422; id., sez. V, 15 marzo 2016, n. 1032).

Quindi, ai fini della determinazione del contenuto necessario per il contratto di avvalimento, allorché si tratti di “mettere a disposizione” (come, appunto, nell’avvalimento di garanzia) requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo  (ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità), non sussiste l’esigenza di una indicazione puntuale e specifica, non trattandosi di beni in senso tecnico-giuridico per i quali sussiste la necessità di sufficiente determinazione.

Diversamente, nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo che ha ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria, sussiste sempre l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate: onde è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto.

Leggi il testo integrale della sentenza (clicca qui)